la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il termine di cui al  terzo  comma  dell'art.  10  della  legge
regionale  12  settembre 1986, n. 42, concernente: "Disciplina per la
formazione  degli  assistenti  domiciliari  dei  servizi   tutelari",
introdotto  con  la  legge  regionale 5 marzo 1990, n. 24, cosi' come
modificato dalla legge regionale 21 marzo 1991, n. 12,  e'  prorogato
al 31 dicembre 1992.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 25 marzo 1992
 
                                GIGLI
 
Il  visto  del  Commissario  del Governo e' stato apposto il 14 marzo
1992.